Il salario Minimo

Tra attualità e storia

 

Il 10 maggio del 1947, nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente, dibattendo sull’art. 32 della futura carta costituzionale, divenuto poi l’art. 36, l’onorevole Aladino Bibolotti del Pci, presentava il proprio emendamento, riassumendolo con queste parole: “Io propongo quindi che al primo comma sia aggiunta la seguente dizione:

Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge. Io spero che questa mia proposta venga accettata da tutti coloro che si sono schierati per l’inserimento nella nostra Costituzione repubblicana di quelle garanzie di ordine sociale che costituiscono la fondamentale caratteristica del nostro progetto di Costituzione, cioè i diritti del lavoro. Ora, a me pare, onorevoli colleghi, che appunto questo inserimento nell’articolo 32 conferisca all’articolo stesso una consistenza ed una concretezza tali da tranquillizzare le famiglie dei lavoratori, nel senso che, compiuto il loro dovere sociale di partecipare al processo della produzione, essi non potranno essere mai più oggetto di quello sfruttamento inumano e senza limiti che oggi, in determinate circostanze e in determinati rapporti di forze, sarebbe ancora giuridicamente possibile. Dobbiamo soprattutto impedire che ciò possa accadere a proposito della mano d’opera infantile e femminile. Lo spirito del mio emendamento è pertanto questo: che non sia commesso all’arbitrio del privato lo stabilire sia la durata del lavoro, sia la retribuzione del lavoro stesso”.

Avevano già lungamente discusso i costituenti se la nascente Repubblica dovesse considerarsi fondata sul lavoro o sui lavoratori e lì si addentravano nel dibattito sui valori principali di quelle fondazioni, ossia sui rapporti economici e sulla salvaguardia per legge dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie.

Diceva, dunque, Bibolotti: “Lo spirito del mio emendamento è […] che non sia commesso all’arbitrio del privato lo stabilire sia la durata del lavoro, sia la retribuzione del lavoro stesso”.

Chi scrive si è laureato quasi un quarto di secolo fa in diritto sindacale, con una tesi sulle deroghe in pejus della contrattazione collettiva alle garanzie di fonte legale e già in quel periodo pareva che fosse meritevole di studio quel peculiare fenomeno che finiva per consentire alla contrattazione collettiva di derogare in maniera peggiorativa alle garanzie dettate da norme di legge.

Figurarsi ora che, smantellamento dopo smantellamento dei diritti dei lavoratori e della lavoratrici, conquistati passo dopo passo e cristallizzati nel famoso Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70), a seguito del depotenziamento delle tutele previste dall’art. 18, dopo l’entrata in vigore dello Jobs Act, si è giunti a un’epoca in cui non solo i contratti collettivi nazionali derogano alle fonti legali, ma pure i contratti individuali degradano le garanzie minime individuate dai contratti collettivi nazionali.

Va da sé che, nel rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, volenti o nolenti, la posizione di forza sarà sempre in capo a chi offre l’opportunità lavorativa, con la conseguenza che, cosciente o meno delle condizioni che sta andando ad accettare, al lavoratore o alla lavoratrice non rimarrà che sottoscrivere un accordo di lavoro che, al suo interno, contiene o può contenere condizioni peggiorative rispetto a quelle individuate non solo per legge, ma pure dalla contrattazione collettiva.

E allora, viene da chiedersi, a distanza di settantasei anni, non aveva forse ragione l’onorevole Bibolotti a sostenere che “Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa fossero stabiliti dalla legge”?

Nella sua versione definitiva, l’art. 36 della Costituzione recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Durante i lavori della Costituente, Saragat, con professione di ottimismo, preferiva demandare al civismo degli italiani, al loro senso sociale, la garanzia dei diritti al lavoro, a una retribuzione adeguata, al riposo, all’assicurazione sociale e all’assistenza, Calamandrei osservava che fossero questi elementi di stampo ideale e solo vagamente programmatico e che, pertanto, non meritassero di entrare in Costituzione, Nitti e Fanfani a loro volta sostenevano che si trattassero di promesse impossibili da mantenere, ribatteva loro Togliatti, ma soprattutto Laconi, replicando che questa parte della carta costituzionale dovesse essere intesa come Carta dei lavoratori italiani e il presidente della terza Sottocommissione, che gestiva i lavori, l’onorevole Gustavo Ghidini osservava: “ Lo Stato deve curare il rispetto del diritto, ma la sua attuazione spetta al datore di lavoro: è lui che deve corrispondere al lavoratore una retribuzione la quale sia nei termini di giustizia che sono indicati all’articolo 32

Un lavoro di cesello su quei commi portava, poi, con l’emendamento presentato dall’onorevole Antonio Gabrieli della Democrazia Cristiana, a sostenere che: “L’emendamento che propongo attiene ad una maggiore precisazione tecnica dell’articolo. Quando si dice che il lavoratore deve avere una retribuzione adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa, s’intende affermare che la retribuzione debba essere adeguata alle necessità della famiglia. Se la retribuzione non pone il lavoratore nella condizione di far fronte alle necessità della famiglia, viene meno la condizione che la retribuzione possa essere adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa”.

In questi oltre settant’anni che si sono susseguiti alla promulgazione della Carta costituzionale, l’auspicio dell’onorevole Bibolotti di un salario minimo individuale e famigliare, individuato per legge, non è divenuto realtà. L’assemblea costituente preferì non ostacolare l’azione sindacale, che trovava la propria contestualizzazione nell’art. 39, alla quale era demandata la contrattazione erga omnes; la mancata piena attuazione dell’art. 39 della Costituzione, ha comunque lasciato aperto un campo, sul quale spesso e volentieri è dovuta intervenire la giurisprudenza, soprattutto per quelle fattispecie di contratto di lavoro non oggetto di contrattazione collettiva e, quindi, non coperte dai minimi tabellari di retribuzione individuati dalla contrattazione collettiva medesima.

In talune circostanze si è ipotizzato di delegare alla legge l’individuazione di un minimo salariale che, per dirla con le parole della Costituzione, sia sufficiente e proporzionale. Già nel famigerato Jobs act vi era una delega al Governo, finalizzata all’introduzione di in salario minimo legale nei settori non regolamentati dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Delega che l’esecutivo lasciò inespressa.

Successivamente, con il disegno di legge 310/2018, il Partito Democratico e con il disegno di legge 658/2018, il Movimento 5 Stelle, hanno proposto l’introduzione di un salario minimo, rispettivamente di 9 euro netti l’ora e di 9 euro lordi l’ora, da incrementarsi secondo gli indici Istat (versione Partito Democratico) o secondo l’indice dei prezzi al consumo (versione Cinque Stelle).

Le opposizioni, unitariamente e con la sola eccezione di Italia viva, hanno ripresentato nei caldi giorni di luglio una nuova proposta, associandola a una raccolta firme online, che sta funzionando piuttosto bene, se è vero che il sito www.salariominimosubito.it, aperto la mattina di domenica 13 agosto, è andato in tilt per un eccesso di accessi e ora mentre scrivo è arrivato a 200mila firme. La nuova proposta individua sempre la soglia minima del salario ai 9 euro lordi orari (Potere al popolo rilancia a 10).

Giorgia Meloni, nelle ore successive all’incontro con le opposizioni di venerdì 11 agosto, ha demandato a una lettera indirizzata al direttore del Corriere della Sera, le sue considerazioni sull’argomento caldo dell’estate: “Da parte mia ho ribadito che la strada maestra per alzare i redditi è quella di una Nazione che torna a crescere. Da troppi anni l’Italia non cresce in maniera continua e robusta, questo purtroppo si traduce anche in salari che continuano a restare bassi mentre il costo della vita sale. Dobbiamo spezzare questo vicolo cieco della non-crescita. Noi abbiamo iniziato, i dati sono positivi: disoccupazione al minimo, record di occupati e record storico di contratti stabili a tempo indeterminato. Ben vengano ulteriori iniziative che rafforzino questa tendenza, possiamo e dobbiamo (tutti) fare di più. La svolta è il salario minimo? Molte forze sindacali e tanti esperti di lavoro nutrono delle perplessità. Il timore è che il salario minimo possa diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo per i lavoratori, andando così, per paradosso a peggiorare la condizione di molti lavoratori. Sono dubbi che condivido, ma ripeto: non ho preclusioni ideologiche, la mia è solo la doverosa preoccupazione di non intervenire su una materia così delicata senza la certezza di aver vagliato tutti i pro e contro. Ho proposto alle opposizioni di avviare un serio confronto nella sede preposta a farlo per costituzione e cioè il CNEL. Un confronto celere, da concludersi in 60 giorni con una proposta concreta sul tema del ‘lavoro povero’, non solo sul salario minimo

Ma al di là delle schermaglie estive, oltre i disegni di legge, anche al di sopra delle soglie minime da 9 euro o 10 euro, ma pure superando le definizioni di “lavoro povero” o “salario minimo”, è quanto meno sorprendente l’intervento recentissimo del Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, il quale non si è pronunciato su un rapporto di lavoro non coperto da contrattazione collettiva, ma ha affrontato l’analisi di un rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale dei Servizi fiduciari, firmato dalle organizzazioni sindacali cosiddette maggiormente rappresentative.

Ebbene, il Tribunale di Milano osserva che il minimo contrattuale applicato ai lavoratori e alle lavoratrici del settore, parliamo di 5 euro lordi scarsi all’ora, qualcosa come 3,5 euro netti all’ora, non solo è in spregio a quei criteri di sufficienza e proporzionalità individuati dall’art. 36 della Costituzione, non solo è inferiore al defunto reddito di cittadinanza, non solo è inferiore ai criteri di applicazione della Naspi, ma finisce per produrre salari che si avvicinano a malapena limite della soglia di povertà, sia su base Istat, sia su base Eurostat.

Ragion per cui, valutato insufficiente l’esito della contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per i servizi fiduciari, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accertato e dichiarato l’insufficienza del trattamento salariale erogato ai sensi degli artt. 23 e 24 del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari, per contrasto all’art. 36 della Costituzione e il diritto di quei lavoratori e di quelle lavoratrici di percepire un trattamento individuato da un altro contratto collettivo similare (quello dei Proprietari di Fabbricati), aumentando la retribuzione di circa un 30% su base annua.

E allora, di fronte a uno schiaffo simile, vogliamo ancora sostenere che l’onorevole Aladino Bibolotti non avesse ragione nell’ affermare che: Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge”?

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